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Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Effetti sulle indennità di fine servizio comunque denominate delle disposizioni di cui all’articolo 23

L’articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, prevede la possibilità per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca di richiedere alle banche o agli altri intermediari finanziari, che aderiscono ad un apposito Accordo quadro (cfr. il successivo paragrafo 3), il finanziamento dell’indennità di fine servizio comunque denominata, per un importo non superiore a 45.000 euro, sulla base di apposita certificazione rilasciata dall’ente responsabile per l’erogazione di tale indennità. | QUI |