Al Comandante Generale Arma Carabinieri
Egregio Comandante
L'indennità di presenza qualificata (reperibilità), è un istituto che nasce con la Legge 121/1981 -art. 64- e prevede sostanzialmente che per esigenze di ordine e sicurezza pubblica o di pubblico soccorso, il personale di volta in volta prescelto debba mantenere la reperibilità secondo le modalità stabilite dai regolamenti che nel nostro caso non evidenziano l'obbligo di permanere obbligatoriamente in caserma ma anche presso le rispettive abitazioni.
Tale indennità è stata successivamente contrattualizzata e nel Compendio Normativo in materia di trattamento economico, dell'Uff. Legislazione del Comando Generale, si è ulteriormente intervenuti per chiarirne il funzionamento. Clicca |QUI | per l'allegato